Vertenza Molise Acque, Cisl: “L’ipotesi di accordo aziendale è illegittima”. A rischio l’incontro di lunedì

La vertenza Molise Acque in questi giorni non trova pace ed in gioco c’è il futuro di decine di famiglie. In vista della convocazione da parte dell’azienda per domani mattina, lunedì 29 giugno, per la firma dell’accordo aziendale che prevede l’assunzione degli interinali a tempo determinato per 3 anni contratto part-time con rinuncia al pregresso maturato (ipotesi che ha diviso i lavoratori tra favorevoli, una trentina secondo quanto annunciato nei giorni scorsi, e contrari, una quindicina), la Cisl attraverso il segretario generale Vincenzo Mennucci critica duramente l’ipotesi di accordo definendola illegittima e invita l’azienda a procedere con l’applicazione dei risultati del concorso del 2018 e ad assumere a tempo indeterminato coloro che ne hanno già maturato le condizioni.

La nota del segretario Mennucci (Cisl).
In riferimento alla Vostra convocazione di cui alla nota Prot. n. 8804/2020 del 26.06.2020,
Premesso che
1) il cosiddetto “Ipotesi di Accordo Aziendale”, avente ad oggetto la disciplina dei contratti a Tempo Determinato, è stato sottoscritto dai seguenti soggetti:
• Sig. Marone Michele nella sua qualità di Assessore al Lavoro della Regione Molise;
• Sig. Santone Giuseppe nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Molise Acque di Campobasso;
• Sig.ra Boccardo Tecla nella sua qualità di UIL FPL;
• Sig. Amantini Antonio nella sua qualità di CGIL FP.
2) Considerato che i primi due hanno firmato sine titulo in quanto non risulta la regolare costituzione della delegazione di Parte Pubblica così come prescritto dagli artt. 7 c. 2 e 8 c. 2 del CCNL 21.05.2018, di cui comunque i suddetti non hanno titolo a far parte, il primo in quanto organo politico Assessore della Regione Molise ed esterno all’Azienda Molise Acque, il secondo in quanto organo di nomina politica e non titolare di funzioni gestionali; gli altri due in quanto non potevano sottoscrivere un “accordo” senza la presenza della legittima delegazione di Parte Pubblica;
3) l”Ipotesi di Accordo Aziendale è inoltre nullo in quanto non risulta una regolare previa convocazione del titolo propedeutico;
4) il vizio di nullità della suddetta “Ipotesi di Accordo Aziendale” e che assorbe ogni altra questione, essendo dirimente, è quella dell’art. 7 c. 4 del CCNL 21.05.2018 in quanto la materia oggetto della suddetta ipotesi di accordo aziendale non rientra tra quelle pertinenti alla contrattazione collettiva decentrata integrativa (in merito si richiamano le lettere dalla “a” alla “z” del citato comma).
Tutto ciò premesso si comunica che l’”Ipotesi dell’Accordo Aziendale” in oggetto è da considerarsi nullo e di conseguenza non è possibile svolgere l’incontro da Voi fissato per le ore 10.00 del 29.06.2020 avente ad oggetto “Accordo aziendale”.
Resta fermo l’obbligo da parte di codesta Azienda di assumere a tempo determinato il personale vincitore del concorso pubblico espletato nell’anno 2018 ed a tempo indeterminato tutti i lavoratori che hanno maturato i requsiti di cui all’art. 19 c. 2 del D. Leg.vo 15.06.2015 n. 81.
Resta fermo altresì l’obbligo da parte di codesta Azienda di rispettare l’impegno che assunse in data 06.12.2017 con tutte le OO. SS e precisamente “L’Ente, secondo le richieste della parte sindacale, si impegna ad attivare percorsi per l’attuazione delle progressioni verticali del personale interno dipendente a tempo indeterminato”.

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