Favoritismi nel mondo del calcio, la Sc Mirabello non ci sta: “Noi facciamo sport per crescere”

Ingiustizie e favoritismi sono sempre stati oggetto di polemica e accusa nel mondo del calcio probabilmente sin dalla sua nascita, facendo infuriare giocatori, allenatori, dirigenti e supporter. Episodi a volte discutibili e dovuti ad errori tecnici, altre volte addirittura fatti in mala fede, accertati e condannati dalla giustizia sportiva, altre volte ancora riguardano decisioni da parte di chi dovrebbe tutelare il gioco e i suoi protagonisti e che finiscono per essere contestati da questi ultimi perché considerate ingiuste. Spesso nelle realtà locali, dove sussistono organizzazione, competenze e garanzie di sicurezza differenti, e non esiste peraltro una tecnologia di supporto, possono verificarsi quasi ogni domenica casi che lasciano il dubbio nei protagonisti dentro e fuori dal campo o fatti condannabili da un punto di vista civile ed umano, prima ancora che sportivo. Uno di questi riguarderebbe una partita del settore giovanile, a seguito della quale la scuola calcio Mirabello prende posizione contro la decisione della Figc di far ripetere la gara dopo che l’arbitro ha fatto sospendere l’incontro perché aggredito in campo.
E ci risiamo, ancora una volta una gara viene sospesa perché l’arbitro si è sentito in pericolo, ma ancora una volta verrà fatta rigiocare. Noi, a differenza di chi ha giudicato, c’eravamo. Perché sia i Boys Roccaravindola che l’Acli Campodipietra stavano affrontando il Mirabello. Non ci interessano i discorsi relativi al risultato della gara, ci interessano quelli educativi. Che cosa insegniamo ai nostri giovani? Che si può fare tutto, tanto la pena sarà minima e la gara “ sicuramente “ verrà rigiocata? Ecco, questo è il vero problema,
Alle riunioni si ribadisce sempre le stesse cose, “Sono ragazzi, abbiamo grandi responsabilità “!
Ma quando qualcuno comincia a prendersi queste responsabilità?
Adesso si capirà perché alle riunioni non ci andiamo.
Con questa seconda sentenza abbiamo perso tutti, ma più di tutti ha perso la FIGC Molise, che come sempre predica bene, ma razzola male.
Siamo pronti, a solidarizzare con arbitri e assistenti di gara quando vengono aggrediti, ma quando si deve fare un minimo di “ prevenzione-educazione “ tutti scappano.
O meglio non tutti, noi no!
Noi del Mirabello Calcio non scappiamo, siamo qua a dimostrare che saremo, pronti a vincere, pareggiare o perdere, ma senza uscire dalle regole .
Invece, i Ponzio Pilato no, loro no!
Quando accadrà qualcosa di ancora più grave, andranno i tv e sui giornali a stigmatizzare gli autori e dare lezioni di educazione e principi dello sport , ma dovranno mettersi una maschera, perché con la loro faccia sara’ impresentabile, ma soprattutto poco credibile.
Gli arbitri, due ragazzi piu o meno adolescenti come dicono le sentenze hanno commesso un “ errore tecnico “.
Ma questo errore come viene analizzato? Si prende in considerazione la situazione e le circostanze nelle quali è avvenuto??
Colui che ha deciso in tal senso, ha impiegato due settimane per prendere una decisione,ed ha ritenuto che : “” agli atti ufficiali non emerge l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro e, quindi, il provvedimento di sospensione definitiva (atto estremo ed eccezionale), a giudizio di questo GST, non andava adottato””.
Ma lui c’era quando l’arbitro di Mirabello Calcio – Boys Roccaravindola è stato accerchiato, spintonato e ingiuriato? No, non c’era!
E ancora, c’era alla gara Acli Campodipietra – Mirabello Calcio, quando è stato spintonato, accerchiato e ingiuriato ?
Quindi a mio modesto parere va valutato lo stato “ emotivo “ del momento. Non credo che si sospendano gare tutti i giorni!
Ma la situazione reale l’hanno vissuta male, molto male , l’arbitro ed i suoi preoccupatissimi genitori, il suo osservatore che lo ha “ salvato “ dall’aggressione di genitori ( per rientrare negli spogliatoi si è dovuto passare attraverso la tribuna dove sostavano i “ tifosi “ di entrambe le squadre ).
P.S. in entrambe le decisioni-sentenze del GST tra le sanzioni irrogate non compaiono tesserati del MIRABELLO Calcio.
Almeno questo va detto per rispetto dei nostri ragazzi, dei genitori e dei tecnici!!!
Buon lavoro Presidente, anche se il detto dice : “non c’è due senza tre!”
Antonio Zingaro, Presidente ASD Mirabello Calcio

Si riportano (senza i nomi), i comunicati Ufficiali della FIGC Molise

Comunicato ufficiale nr. 96 del 01 aprile 2019
GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF ALLIEVI REGIONALI
GARE DEL 30/ 3/2019
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 30/ 3/2019 MIRABELLO CALCIO – BOYS ROCCARAVINDOLA
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il referto di gara ed il relativo supplemento, rileva che:
al 23’ del secondo tempo, a seguito di una decisione tecnica dell’arbitro, l’arbitro ammoniva per la seconda volta il calciatore XXXXXXXXXXXXXXXXX (Boys Roccaravindola) e lo espelleva. Si creava così un parapiglia generale cui partecipavano calciatori di entrambe le società. Cinque calciatori della società Boys Roccaravindola gli si avvicinavano con aria minacciosa, e, mentre riceveva una spinta da dietro, il calciatore XXXXXXXXXXXXXXXXX (Boys Roccaravindola) gli rivolgeva frase minacciosa. Veniva prontamente fermato dal proprio allenatore. A questo punto l’arbitro, temendo per la propria incolumità fisica, sospendeva definitivamente la gara. Chiamati i Carabinieri, la situazione tornava alla normalità. Osserva questo GST. Affinché gli incontri di calcio possano subire interruzioni conclusive nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o di intimidazioni gravi da parte di tesserati o spettatori è necessario sia che questi abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara sia che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze nel recinto di gioco ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione della gara dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere. La ricostruzione dei fatti verificatisi al 23’ del secondo tempo, così come riportati dall’arbitro negli atti ufficiali di gara, evidenziano inequivocabilmente che in effetti l’arbitro non si è avvalso dei poteri di cui all’art. 64 NOIF, non ha fronteggiato le turbolenze e non ha neppure tentato, in qualche modo, di terminare la gara. Dagli atti ufficiali non emerge l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro e, quindi, il provvedimento di sospensione definitiva (atto estremo ed eccezionale), a giudizio di questo GST, non andava adottato. Questa tesi è stata più volte supportata dalla giurisprudenza sportiva che in casi analoghi ha stabilito che “nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o da atteggiamenti ribelli e indisciplinati di calciatori o di altri tesserati durante lo svolgimento del gioco, il decretare la fine anticipata della competizione, ovvero la sua prosecuzione fittizia non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro esageratamente preoccupato o timoroso”. Per quanto riguarda la spinta subita dall’arbitro atto ancor più riprovevole ed assolutamente da censurare proprio perché subita alle spalle, questo GST non può adottare alcun provvedimento in quanto il direttore di gara non è stato in grado di individuare né il calciatore né la squadra di appartenenza dell’autore del gesto per cui non è applicabile l’art. 3 comma 2 del C.G.S.
Per tutti questi motivi, in considerazione di quanto precede, questo GST ritiene sussistente la fattispecie di cui all’art. 17 comma 4) lett. c) C.G.S. e pertanto
D E C I D E
1. riconoscere l’errore tecnico commesso dall’arbitro per le ragioni meglio esposte in premessa;
2. di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe;
3. di squalificare per tre gare effettive il calciatore XXXXXXXXXXXXXXXX (Boys Roccaravindola);
4. di squalificare per una gara effettiva il calciatore XXXXXXXXXXXXXXXXX(Boys Roccaravindola).

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALI
GARE DEL 28/ 9/2019
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 28/09/2019 ACLI CB E CAMPODIPIETRA – MIRABELLO CALCIO
Il Giudice Sportivo Territoriale, preso atto di quanto pubblicato in merito alla gara in epigrafe sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 3 ottobre 2019 – pag. 639; letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento, rileva che l’incontro si è svolto in un clima pesante a partire dal riscaldamento pre-gara e per tutto il primo tempo. Al 1’ del secondo tempo l’arbitro ammoniva per la seconda volta e quindi espelleva il calciatore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che aveva realizzato la rete del pareggio e che, per esultare, dapprima si arrampicava sulla rete di recinzione e successivamente sferrava un calcio ad una porta di allenamento presente nel recinto di gioco al di là del campo per destinazione. Nel frattempo, uno spettatore, al di là della rete di recinzione, rivolgeva frasi minacciose all’indirizzo dell’arbitro. Lo stesso reiterava tale comportamento per più minuti. Al 21’ del secondo tempo l’arbitro interrompeva il gioco per accertarsi delle condizioni di un calciatore locale che, a terra, si lamentava; questa decisione scatenava le vibranti proteste di calciatori locali; il più esagitato era il n. 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che, ammonito, continuava nelle proteste e veniva quindi espulso. In questo frangente, il massaggiatore XXXXXXXXXXXXXXX, precedentemente ammonito, entrava indebitamente sul terreno di gioco, giungeva nei pressi del capannello di calciatori e arbitro e rivolgeva a quest’ultimo frase irriguardosa. Nel frattempo, parte del pubblico si era assiepato dietro la rete di recinzione ed indirizzava all’arbitro frasi minacciose ed offensive. Il XXXXXXXXXXXXXX si avvicinava di nuovo all’arbitro, poggiava le mani sul suo petto e lo spingeva, senza provocare dolore. Il gesto del calciatore, il comportamento del pubblico sempre più esagitato e la mancata presenza della forza pubblica (anche se richiesta) causava nell’arbitro un acuto stato di agitazione e, di conseguenza, sospendeva definitivamente l’incontro. Nel rientrare negli spogliatoi, il pubblico continuava ad indirizzare nei confronti dell’arbitro frasi offensive e minacciose. Osserva questo GST. Perché gli incontri di calcio possano subire interruzioni conclusive nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o di intimidazioni gravi da parte di tesserati o spettatori è necessario sia che questi abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara sia che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze nel recinto di gioco ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione della gara dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere. La ricostruzione dei fatti verificatisi al 21’ del secondo tempo, così come riportati dall’arbitro negli atti ufficiali di gara, evidenziano inequivocabilmente che in effetti l’arbitro non si è avvalso dei poteri di cui all’art. 64 NOIF, non ha fronteggiato le turbolenze e non ha neppure tentato, in qualche modo, di terminare la gara. Dagli atti ufficiali non emerge l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro e, quindi, il provvedimento di sospensione definitiva (atto estremo ed eccezionale), a giudizio di questo GST, non andava adottato. Questa tesi è stata più volte supportata dalla giurisprudenza sportiva che in casi analoghi ha stabilito che “NEL CASO IN CUI LA DIREZIONE TECNICA DELLA GARA VENGA TURBATA MOMENTANEAMENTE DA PROTESTE O DA ATTEGGIAMENTI RIBELLI E INDISCIPLINATI DI CALCIATORI O DI ALTRI TESSERATI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL GIOCO, IL DECRETARE LA FINE ANTICIPATA DELLA COMPETIZIONE, OVVERO LA SUA PROSECUZIONE FITTIZIA NON CORRISPONDE AD UNA REALE SITUAZIONE DI PERICOLO E SI RILEVA COME PROIEZIONE DI UNO STATO D’ANIMO DELL’ARBITRO ESAGERATAMENTE PREOCCUPATO O TIMOROSO”. Relativamente al comportamento del calciatore Di Brino, sicuramente irriguardoso nei confronti dell’arbitro, non ha cagionato al direttore di gara “traumi o dolori”, ma ne ha sicuramente aumentato la paura per la propria incolumità. A tal proposito, questo GST ritiene: – che il comportamento sopra riportato messo in pratica dal calciatore XXXXXXXXXXXXXXXXXX, pur comportando una violazione del Codice di Giustizia Sportiva e costituendo un atto riprovevole e meritevole di adeguata sanzione, non rientra, tuttavia, tra quelli che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n.104/A del 2014: – che nella concreta fattispecie, infatti, NON si rinviene una condotta violenta secondo la definizione di cui all’art. 38, comma 1 nuovo CGS “COSTITUISCE CONDOTTA VIOLENTA OGNI ATTO INTENZIONALE DIRETTO A PRODURRE UNA LESIONE PERSONALE E CHE SI CONCRETIZZA IN UNA AZIONE IMPETUOSA ED INCONTROLLATA, CONNOTATA DA UNA VOLONTARIA AGGRESSIVITÀ, IVI COMPRESO LO SPUTO, IN OCCASIONE O DURANTE LA GARA, NEI CONFRONTI DELL’UFFICIALE DI GARA.” o della concorde giurisprudenza federale seconda la quale la condotta violenta consiste in un comportamento caratterizzato da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica (…) che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui..” (cfr. Corte Giust. Fed. in C.U. n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III sez., in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez.Unite, in C.U.114/CSA del 3.2017); – che, del resto, spetta all’Organo di Giustizia, ai sensi dell’art 12 comma I, nuovo CGS, stabilire “LA SPECIE E LA MISURA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI, TENENDO CONTO DELLA NATURA E DELLA GRAVITÀ DEI FATTI COMMESSI E VALUTATE LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI NONCHÉ LA EVENTUALE RECIDIVA.”; Per tutti questi motivi, in considerazione di quanto precede, questo GST ritiene sussistente la fattispecie di cui all’art. 10 comma 5) lett. c) nuovo C.G.S. e pertanto
D E C I D E
1. di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe per le ragioni meglio esposte in premessa;
2. di comminare alla società Acli CB e Campodipietra un’ammenda di Euro 150;
3. di revocare la sospensione cautelare inflitta ai calciatori XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nonché al massaggiatore XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tutti tesserati per la società ACLI CB E CAMPODIPIETRA – cfr. Comunicato Ufficiale n. 28 del 3 ottobre 2019 – pag. 639;
4. di inibire il massaggiatore XXXXXXXXXXXXXXXX(Acli CB e Campodipietra) per una settimana (già scontata);
5. di squalificare il calciatore XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Acli CB e Campodipietra) per quattro gare effettive (una già scontata), con la precisazione che detta sanzione NON va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art.35 comma 7 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva;
6. di squalificare il calciatore XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Acli CB e Campodipietra) per una gara effettiva (già scontata). Manda alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di competenza ai fini della ripetizione della gara che avverrà ai sensi dell’art. 30 del Regolamento della LND, così come modificato dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 41/A del 30 gennaio 2019.

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