Trasporto pubblico, ridotte le corse di pullman e treni. Restano i collegamenti essenziali

Fra le ultimissime misure emanate dal presidente della Regione, rientra anche al rimodulazione del trasporto pubblico locale, sia su gomma che ferroviario. In particolare viene imposta la riduzione delle corse, non comunque inferiore al 50%, che premiano i collegamenti essenziali e particolari fasce orarie. Alle aziende sono impartite una serie di indicazioni, in parte già coperte da precedenti ordinanze, ai fini della prevenzione e del contenimento della diffusione e del contagio da Coronavirus. Di seguito il testo completo.

ORDINANZA

Art. 1

1. La programmazione ordinaria del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario è ridotta in misura non
inferiore al 50%.
2. Sono parimenti ridotti su tutto il territorio regionale i servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende
titolari dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale extraurbano secondo le seguenti direttive:
a) limitazione del servizio ai soli collegamenti essenziali all’interno delle seguenti fasce orarie: 5.30-8,30, 13.00-16,00 e 18:00-20,00;
b) esclusione dal servizio delle corse scolastiche;
c) conservazione dei servizi di collegamento ai centri sanitari, ai nuclei industriali e produttivi e almeno una coppia di corse per ciascun Comune della Regione.
3. È fatto obbligo a ciascuna azienda di cui ai precedenti commi 1 e 2 di trasmettere, entro 48 ore dalla pubblicazione della presente ordinanza, al Dipartimento IV – Servizio Trasporti e Mobilità, i programmi di esercizio rimodulati, corredati da una relazione descrittiva delle scelte effettuate.
4. È demandato al Direttore del Dipartimento IV l’approvazione con proprio atto della programmazione rimodulata in attuazione dei precedenti commi.
5. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al trasporto pubblico locale urbano per la cui attuazione provvederanno gli enti locali competenti.

Art. 2

1. Le aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale extraurbano adottano, ove possibile, le idonee misure organizzative necessarie ad assicurare la bigliettazione all’esterno degli autobus.
2. È demandato al Dipartimento IV ulteriori misure precauzionali, in aggiunta a quelle già impartite con le note n. 40217/2020, n. 40711/2020, n. 38033/2020, nei confronti delle aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale extraurbano, ritenute opportune per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art.3

1. Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURM, sul sito istituzionale della Regione Molise, sull’Albo Pretorio on line. La presente Ordinanza è trasmessa al Servizio regionale di Protezione Civile, all’ASREM, agli Ordini dei medici e agli Ordini dei farmacisti delle provincie di Campobasso e di Isernia.
2. Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
3.Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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