Carburante, la Regione abolisce l’Irba, dal 1 gennaio la benzina costerà un po’ meno

Una buona notizia per le “tasche” dei molisani. Con la Legge regionale di assestamento 2020, la Regione Molise ha abrogato l’Imposta regionale sulla benzina per autotrazione, la cosiddetta Irba, introdotta dalla Legge regionale del 31/12/2004 n. 38. Sulla base di tale abrogazione, dal primo gennaio 2021, l’Irba non sarà più dovuta dai contribuenti all’atto del rifornimento di benzina presso un qualsiasi distributore di carburante situato in Molise. Ciò comporterà un minor aggravio tributario sugli utenti, pari ad euro 0,026 per ogni litro di benzina erogato dai distributori di carburante distribuiti sul territorio regionale. Di conseguenza, i titolari dei distributori dovranno procedere all’adeguamento del nuovo prezzo.

Cos’è l’Irba e perché oggi l’imposta deve essere abolita.
Entrata in vigore il 1° gennaio 2012, l’IRBA si applica sulla benzina per autotrazione erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle varie regioni italiane, compresi quelli destinati a uso privato. L’imposta è dovuta dal concessionario o dal titolare dell’autorizzazione dell’impianto di distribuzione del carburante. O, per delega, dalla società petrolifera che risulti unica fornitrice del suddetto impianto. L’IRBA corrisponde a 0,0258 euro per litro di benzina, e i ricavi vengono riscossi direttamente della regioni (esattamente come il bollo auto). Ma nel 2019 l’Unione Europea ha ammonito l’Italia, minacciando l’apertura di una procedura d’infrazione, per aver riscosso, a livello regionale, un’imposta sulla benzina per autotrazione (appunto l’IRBA) in aggiunta all’accisa già percepita secondo quanto previsto della legislazione dell’UE. In base infatti alla direttiva europea 2008/118/CE, i 28 Stati membri possono sì prelevare altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa. Ma solo se vengono rispettate due condizioni: 1) l’imposta deve essere riscossa per fini specifici; 2) l’imposta deve essere conforme alla normativa comunitaria in materia di accise o di imposta sul valore aggiunto. Condizioni che, secondo la Commissione europea, nel caso dell’IRBA non sono state soddisfatte.

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