Punto Nascite del San Timoteo salvo, il Tar annulla il provvedimento di chiusura di Asrem e Commissario, accolto il ricorso di 16 sindaci

Con sentenza n. 80/2021 del 3 marzo 2021, comunicata in data odierna, il Tar Molise ha accolto il ricorso dei 16 Comuni del basso Molise e annullato tutti gli atti con cui la struttura commissariale e la Asrem avevano disposto la chiusura del Punto Nascite dell’Ospedale San Timoteo di Termoli. I ricorrenti sono stati assistiti dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Massimo Romano, Vincenzo Fiorini e Silvio Di Lalla, i quali preannunciano una conferenza stampa per la giornata di domani.

Il Tar: “Chiusura disposta senza valutazioni preventive e accordi di confine”
Il Tar ha accolto il ricorso dei 16 Comuni (Termoli, Campomarino, Castelmauro, Guardialfiera, Guglionesi, Mafalda, Montecilfone, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Ururi, Montefalcone e Montenero di Bisaccia) per vizi nel provvedimento e carenza dell’iter che ha portato alla decisione da parte della Struttura Commissariale. In particolare si legge in un tratto della sentenza:
Le note presentano un evidente vizio di carenza di istruttoria che ridonda nell’assenza di sufficiente motivazione.
La struttura commissariale e, in fase esecutiva, l’ASREM avrebbero infatti dovuto effettuare – prima di procedere alla immediata sospensione dell’attività del PN di Termoli – una compiuta e puntuale attività istruttoria, volta ad acquisire i dati necessari per valutare l’impatto della chiusura […] sulla richiesta di assistenza del bacino d’utenza. Ciò in modo da coordinare, in maniera compiuta, verificabile e razionale, le ulteriori e necessarie attività da mettere in campo sul territorio per garantire la sicurezza delle partorienti e dei nascituri.
A tal fine non risulta affatto idonea la richiamata ‘clausola di salvaguardia’ inserita nel provvedimento commissariale che non individua con sufficiente specificità soluzioni alternative all’accesso al PN di Termoli, nelle more dell’attivazione degli accordi interregionali.
Tali indicazioni alternative (non presenti) non potevano infatti che derivare da una corretta e compiuta istruttoria – invece del tutto omessa – volta alla ricognizione delle esigenze di assistenza e della loro distribuzione ed incidenza sul territorio del bacino d’utenza del PN di Termoli, in relazione a tutti gli aspetti territoriali rilevanti (quali le distanze stradali, i tempi di percorrenza, le modalità di trasporto delle partorienti, ecc.).
Colgono infatti nel segno le doglianze manifestate al riguardo dai ricorrenti, sia in punto di difetto di istruttoria che in punto di difetto di motivazione: nei provvedimenti impugnati nulla è stato indicato circa i dati reperiti e le valutazioni effettuate in ordine ai tempi di trasferimento delle partorienti presso altri PN regionali in relazione alle loro esigenze di assistenza e di cura, anche in considerazione delle condizioni che si determinano durante la stagione estiva nel bacino d’utenza di riferimento. Così come è mancata la valutazione degli estesi interventi di manutenzione sul tratto stradale che collega Termoli a Campobasso e Isernia e l’incidenza di tali tempi di percorrenza sull’efficacia della risposta terapeutica, ove necessaria.
Né, infine, la nota commissariale ha tenuto in debito conto la mancata stipula degli accordi di confine, nonostante gli stessi fossero stati espressamente prescritti e richiesti (come peraltro indicato nella stessa nota) con conseguente difficoltà di garantire ricoveri presso strutture alternative.
Le criticità derivanti dalla mancanza di accordi di confine andavano invece attentamente valutate dalla Struttura Commissariale con un approccio analitico e approfondito, superabile solo con una altrettanto approfondita istruttoria circa le alternative possibili e concretamente praticabili.
[…]
In altre parole, fermo l’obbiettivo della chiusura del PN di Termoli (in aderenza alle raccomandazioni nazionali e alla programmazione regionale), era comunque necessario, da parte della Struttura Commissariale e della ASREM, nel provvedere alla concreta sospensione dell’attività del centro e per gli aspetti di rispettiva competenza, un approfondimento istruttorio preventivo e completo, tale da consentire l’individuazione di tempistiche e modalità di graduale dismissione, coerenti con le esigenze del territorio.
D’altro canto, una scelta organizzativa così significativa per il territorio e involgente delicati aspetti di tutela della salute dei cittadini richiedeva una attenta valutazione delle conseguenze immediate e concrete della chiusura del punto nascita, attraverso la quale le Amministrazioni coinvolte, avrebbero dovuto esplicitare – tempestivamente e nello stesso provvedimento dismissivo del punto nascita – le soluzioni organizzative alternative
“.

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