Autista Seac licenziato per 3 giorni di assenza dal lavoro, dopo 6 anni la Cassazione lo reintegra e condanna l’azienda agli arretrati

Al centro della vertenza la legittimità di un permesso sindacale. Per i giudici, anche in caso di violazione, bastava una sanzione

La Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento disposto nel febbraio del 2015 dall’azienda di trasporti Seac srl, che gestisce il trasporto pubblico locale a Campobasso, a carico di un autista nonché sindacalista della Uil Trasporti, decisione che era scaturita dopo che lo stesso avrebbe utilizzato in modo illegittimo ed arbitrario tre giorni di permesso per motivi sindacali. La società era giunta a tale determinazione dopo aver fatto pedinare il lavoratore da un investigatore privato. Nel mese di aprile del 2018, la Corte d’Appello di Campobasso, ribaltando la sentenza di primo grado del Tribunale del lavoro di Campobasso che aveva dato torto al dipendente, ha disposto la reintegra nel posto di lavoro del lavoratore licenziato illegittimamente dall’azienda in violazione delle norme di legge e del CCNL applicato, con conseguente condanna al risarcimento dei danni pari a tutte le retribuzioni maturate sin dalla data del recesso. In tale fase, l’avvocato Nicola Criscuoli, con l’ausilio dell’avvocato Gianlivio Fasciano nella prima fase, ha sostenuto e provato giudizialmente che il lavoratore avesse, effettivamente, fruito in modo del tutto legittimo dei permessi sindacali richiesti. Nel marzo 2021, la Corte di Cassazione ha dato definitivamente ragione al lavoratore. Dunque, accogliendo la tesi dei legali avvocati incaricati, la Corte di legittimità ha ritenuto sproporzionato il licenziamento disposto, sul presupposto che, ai sensi del CCNL applicato e della normativa in tema, l’assenza sino a tre giorni, anche qualora fosse considerata arbitraria, è comunque punita con una sanzione conservativa, derivandone anche per tale motivo la nullità del recesso. Due pronunce, la prima in appello e la seconda in Cassazione, che dichiarano illegittimo un provvedimento sproporzionato, oltre che ingiustificato, posto in essere dall’azienda, in contrasto con le regole espresse dalle norme e contratti collettivi applicabili e, pertanto, in antitesi alle libertà fondamentali dei lavoratori. Dopo oltre 3 anni dall’ordine di reintegra, l’azienda, solo di recente, ha deciso finalmente di adempiere e, così, reintegrare il dipendente ingiustamente licenziato. “L’avvocato Criscuoli, il lavoratore e l’organizzazione sindacale UIL Trasporti, con il suo segretario regionale Carmine Mastropaolo” commenta il sindacato, “non si sono mai arresi di fronte alle difficoltà incontrate e hanno sempre confidato nella giustizia. Ad oggi, tutti loro esprimono soddisfazione per la reintegra, seppure avvenuta con notevole e colpevole ritardo rispetto alla pronuncia di appello”.

(foto generica autobus a Campobasso)

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