Prevenzione incendi, vietato accendere fuochi e obbligo pulizia fondi: Gravina firma l’ordinanza

In previsione delle prossime festività di Ferragosto e tenuto conto delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva che rendono elevatissimo il rischio di incendi, sia in zone boschive che in periferia, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, quale Autorità Comunale di Protezione Civile, ha emesso l’Ordinanza Sindacale numero 10, riguardante la pulizia fondi pubblici e la conseguente prevenzione incendi. Le condizioni di abbandono ed incuria in cui versano alcuni appezzamenti di terreno, interni ed esterni al perimetro urbano, determinano una notevole proliferazione di vegetazione e materiali di risulta facilmente infiammabili. Inoltre, la presenza di piante radicate in giardini, aree incolte o aree boscate, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di precedenti condizioni meteorologiche avverse, sono tali da destare preoccupazioni lungo sedi viarie e marciapiedi. Si rende così assolutamente necessario provvedere, anche da parte dei privati, alla rimozione di vegetazione, sterpaglie e rovi, soprattutto in prossimità di strade e vie di pubblico transito, intimando altresì i proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati (quali giardini, aree incolte e/o lotti inedificati), siano essi ricadenti in centro urbano o nell’agro del Comune di Campobasso, al costante controllo del proprio podere, effettuando una manutenzione costante che preveda comunque lo sfalcio e la pulizia almeno due volte l’anno, da effettuarsi nelle stagioni di maggior sviluppo della vegetazione. L’Ordinanza firmata dal sindaco Gravina prevede che, fino al 30 settembre 2022, nei terreni agricoli e boschivi e lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale, è fatto divieto di:
a. accendere fuochi;
b. usare apparecchi a fiamma libera e/o ad alimentazione elettrica che possano emettere scintille;
c. compiere ogni altra azione che possa generare fiamme libere.
Inoltre, in ottemperanza alla L.R. 04.03.2005, n.ro 8, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 12 giugno 2008, n.ro 17, ed al Decreto del Presidente della Regione Molise n.ro 59 del 22.06.2017, a rettifica del D.P.R.M. n.ro 58 del 22.06.2017, sempre pubblicato sul B.U.R.M. 01.07.2017, n.ro 31, fino al 30 settembre c.a., nei fondi coltivati ed in quelli incolti, vi è il divieto di bruciare stoppie, erbe residuali ed erbe infestanti.
Ai proprietari di fondi confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico, viene ordinato di rimuovere per una fascia di larghezza non inferiore a mt 10 (dieci) le sterpaglie e la vegetazione secca presente.
Ai proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati (quali giardini, aree incolte e/o lotti inedificati), siano essi ricadenti in centro urbano o nell’agro del Comune di Campobasso, qualora non avessero ancora adempiuto, viene ordinata l’effettuazione di interventi di pulizia, a propria cura e spese, della vegetazione infestante e quella depositata e/o ogni altro elemento insistente sul proprio fondo che possa in qualche modo accrescere il pericolo di incendi, il tutto a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
I titolari di serbatoi fissi di GPL, gasolio o altri carburanti, hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al deposito, per un raggio non inferiore a mt 5 (cinque).
Viene fatto obbligo, ai conduttori di automezzi agricoli a scoppio, durante l’uso, di applicare all’estremità del tubo di scappamento idoneo dispositivo parascintille;
Viene fatto obbligo, ai proprietari e/o conduttori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo di lasciare intorno alle citate costruzioni, una fascia di rispetto completamente sgombra da vegetazione secca di larghezza non inferiore a mt 10 (dieci).
Tutti gli interventi ordinati nell’ordinanza sindacale dovranno essere effettuati con decorrenza immediata, nel rispetto delle norme su citate e in ragione delle motivazioni legate al pericolo di incendio, sicurezza stradale e pedonale, igiene e salute pubblica, ordine e decoro urbano.
In caso di mancato rispetto dell’Ordinanza e delle norme previste dal C.d.S., dalla Legge 353/2000, dal D.Lgs. 152/2006 e dalle altre leggi nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione degli incendi boschivi e pulizia delle aree incolte, saranno applicate, a carico dei responsabili, conduttori e proprietari, le seguenti sanzioni:
1. nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre i confini stradali di pubblico transito, sarà elevata, ai sensi dell’art. 29 del Codice della Strada, una sanzione pecuniaria da euro 148,00 ad euro 594,00;
2. nel caso di mancata pulizia di aree incolte, in genere, sarà elevata una sanzione pecuniaria di euro 150,00;
3. nel caso di mancata pulizia delle aree incolte da rifiuti vari presenti o depositati, sarà elevata sanzione pecuniaria da euro 105,00 ad euro 620,00 ai sensi dell’art. 255 del D.Lgs. 152/2006;
4. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni ed attività determinanti, anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, durante il periodo dal 1° giugno al 30 settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell’art. 10, comma 6, della Legge 21.11.2000, n.ro 353. a carico dei contravventori, contestualmente, verrà inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

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