Il Comitato Pro Trignina ha effettuato delle rilevazioni stradali sulla SS 17 – dall’Appennino Abruzzese all’Appennino Appulo-Sannitico nel teritorio ricadente in agro del comune di Bojano – nel giorno di sabato 8 novembre 2025, per verificare la legittimità dei due autovelox fissi installati nell’ultimo anno. Secondo il resoconto, le due postazioni sarebbero illegittime.
“Queste rilevazioni e controlli effettuati in seguito al sopralluogo dell’8 novembre vogliono rappresentare una chiara ed evidente dimostrazione della illegittimità degli strumenti di controllo elettronici in rapporto alla posizione, ai segnali ed ai cartelli previsti dalla normativa vigente sul tratto stradale della SS 17 in territorio dell’agro di Bojano”, afferma Antonio Turdò del Comitato Pro Trignina.
“In questo territorio sono posizionati n. 2 autovelox, uno in direzione Isernia posto alla kilometrica 205+500 ed uno in direzione Campobasso posto alla kilometrica 206+800, ambedue hanno un funzionamento sia diurno che notturno.
In primis non è richiamato nella tabella posta ai piedi degli autovelox il Decreto prefettizio che autorizza la postazione medesima (come si può evincere dalla foto in basso, ndr)”.
“In direzione Isernia il primo e unico segnale posto di controllo elettronico della velocità dice di trovarsi a 1300 metri, nulla di più falso, infatti alla nostra rilevazione esso è a 946 mt, quindi inferiore ad 1 kilometro, il che porta alla totale illegittimità della postazione.
Infatti poiché siamo su una strada statale secondaria che il Codice della strada indica come limite 90, in caso di riduzione del limite di velocità come in fattispecie è obbligatorio mettere il primo segnale di avvertimento a minimo un kilometro come previsto dal Codice della Strada che impone la distanza minima di un chilometro tra il segnale di limite di velocità e la postazione di autovelox ai sensi del Decreto Legislativo n. 285/1992, articolo 142, comma 6 e, successivamente, specificato dal D.M. n. 282/2017. Su questa postazione non sono allocati i segnali intermedi in avvicinamento a 400 metri e 150 metri.
In direzione di Campobasso il primo e unico segnale posto di controllo elettronico della velocità dice di trovarsi a 1500 metri, nulla di più falso, infatti alla nostra rilevazione esso trovasi a 1100 metri, quindi un’azione ingannatoria dell’utente automobilista. Su questa postazione non sono allocati i segnali intermedi in avvicinamento a 400 metri e 150 metri.
In tutte e due le postazioni non funzionano le luci di allerta sia dello strumento di controllo elettronico sia nei segnali, e poiché abbiamo anche un funzionamento notturno esso è obbligatorio dalla legge e dalle circolari ministeriali che ci permettiamo di richiamare: ‘l’obbligo di illuminazione o segnalazione degli autovelox su strade extraurbane non è previsto da un singolo articolo del Codice della Strada (CdS), ma è una combinazione di requisiti normativi stabiliti principalmente dall’art. 142, comma 6-bis, del CdS e dai decreti successivi, in particolare il D.M. 282/2017 e il nuovo Decreto Autovelox dell’11 aprile 2024’. L’obbligo fondamentale è la segnalazione preventiva e la visibilità della postazione di controllo. Cose che in questa postazione per i servizi di controllo in notturna non avviene proprio.
In tutti i verbali a noi pervenuti che saranno oggetto di ricorso gerarchico presso la onorevolissima Prefettura di Campobasso, Area III, nessun riferimento viene fatto alla omologazione degli strumenti utilizzati per il controllo elettronico della velocità, infatti l’omologazione degli autovelox è un obbligo imprescindibile per la validità delle multe, come stabilito dal Codice della Strada e confermato ripetutamente dalla Corte di Cassazione. Le multe elevate con strumenti che non sono debitamente omologati sono considerate nulle e possono essere contestate con un ricorso. Il mancato riferimento all’omologazione nel verbale dell’autovelox può rendere la multa nulla, anche se sarà nostra cura fare un accesso agli atti per verificare se fosse nella titolarità dell’ente. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’omologazione è un requisito fondamentale per la validità delle sanzioni, e che l’approvazione ministeriale non è sufficiente. Il verbale deve obbligatoriamente indicare il modello del dispositivo omologato utilizzato, altrimenti la sanzione può essere impugnata e annullata.
La Corte di Cassazione ha affermato che le multe rilevate con autovelox non omologati sono illegittime con diverse pronunce, tra cui l’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024 e la sentenza n. 26521 del 1° ottobre 2025. Queste sentenze stabiliscono che “omologazione” e “approvazione” sono procedure distinte e che solo l’omologazione garantisce la legalità della rilevazione, rendendo nulle le multe in assenza di tale certificazione.
Vogliamo anche precisare che per quanto concerne i segnali luminosi, in special modo per il servizio in notturna, c’à la conferma da diverse sentenze. Ne citiamo una del Giudice di Pace di Taranto, la numero 1516/2015, che faceva riferimento specifico alla legge n.117 del 2007: “i segnali luminosi di preavviso devono essere installati con adeguato anticipo rispetto alla posizione del dispositivo, così da garantirne sempre un avvistamento tempestivo”. Cosa inesistente in queste due postazioni”.





