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Home»1. Categorie news»Attualità»Rischio incendi, sindaco: fino al 30 settembre vietato accendere fuochi

Rischio incendi, sindaco: fino al 30 settembre vietato accendere fuochi

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Di MoliseTabloid il 14 Luglio 2017 Attualità, Campobasso

Il sindaco di Campobasso Antonio Battista, viste le alte temperature e l’emergenza incendi dei giorni scorsi, ha disposto un’ordinanza secondo la quale fino al 30 settembre, nei terreni agricoli e boschivi e lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale, è vietato:
a. accendere fuochi;
b. usare apparecchi a fiamma libera e/o ad alimentazione elettrica che possano emettere scintille;
c. compiere ogni altra azione che possa generare fiamme libere;
2. nei fondi coltivati e in quelli incolti, di bruciare stoppie, erbe residuali ed erbe infestanti;
3. ai proprietari di fondi confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico, di rimuovere per una fascia di larghezza non inferiore a mt 10 (dieci) le sterpaglie e la vegetazione secca presente;
Inoltre:
4. i titolari di serbatoi fissi di GPL, gasolio o altri carburanti, hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al deposito, per un raggio non inferiore a 5 metri;
5. obbligo, ai conduttori di automezzi agricoli a scoppio, durante l’uso, di applicare all’estremità del tubo di scappamento idoneo dispositivo parascintille;
6. obbligo, ai proprietari e/o conduttori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo di lasciare intorno alle citate costruzioni, una fascia di rispetto completamente sgombra da vegetazione secca di larghezza non inferiore a 10 metri.
Nell’eventualità di violazioni da parte di responsabili, conduttori e proprietari:
1. nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre i confini stradali di pubblico transito, sarà elevata, ai sensi dell’art. 29 del Codice della Strada, una sanzione pecuniaria da euro 148,00 ad euro 594,00;
2. nel caso di mancata pulizia di aree incolte, in genere, sarà elevata una sanzione pecuniaria di euro 150,00;
3. nel caso di mancata pulizia delle aree incolte da rifiuti vari presenti o depositati, sarà elevata sanzione pecuniaria da euro 105,00 ad euro 620,00 ai sensi dell’art. 255 del D.Lgs. 152/2006;
4. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni ed attività determinanti, anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, durante il periodo dal 1° giugno al 30 settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell’art. 10, comma 6, della Legge 21.11.2000, n.ro 353. a carico dei contravventori, contestualmente, verrà inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale

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