Giudici popolari, ecco i requisiti e quanto percepiscono. Commissione al lavoro per aggiornamento liste

Il consigliere comunale della Lega, Alessandro Pascale, in procinto di subentrare anche nell’assise provinciale, è stato nominato, insieme alla collega Alessandra Salvatore, nella commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari. Si tratta di una commissione composta dal sindaco Gravina e dai due consiglieri di minoranza per la formazione di due elenchi di cittadini residenti nel territorio ai fini dell’esercizio delle funzioni di Giudice popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello. I giudici popolari sono semplici cittadini che vengono nominati nelle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello per l’esercizio delle funzioni giudicanti proprie di questi due organi. Costituiscono la componente non togata ovvero popolare del collegio. Il Comune ogni due anni (negli anni dispari) attraverso questa commissione, composta dal sindaco e da due consiglieri comunali, procede alla formazione di due distinti elenchi di cittadini residenti in possesso dei requisiti per ricoprire la carica di Giudice Popolare, rispettivamente, presso la Corte di Assise o la Corte di Assise di Appello. Questi elenchi servono ad aggiornare per il biennio successivo gli albi e le liste generali. Requisiti necessari per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare sono: a) cittadinanza italiana, b) godimento diritti civili e politici, c) un’età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni, d) possedere una buona condotta morale (attestata dai carabinieri). Il titolo di studio richiesto è la licenza media inferiore per le funzioni di Giudice Popolare di Corte di Assise e la licenza media superiore per le funzioni di Giudice Popolare di Corte di Assise di Appello. Le funzioni incompatibili con la carica di giudice popolare sono quelle svolte da: 1) magistrati e, in generale, funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; 2) appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio; 3) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e grado e congregazione.
La persona nominata è obbligata a partecipare alle udienze per le quali viene convocata. Non è prevista l’assenza se non per ragioni di salute certificate. In caso di assenza non giustificata, la persona è chiamata al pagamento di una sanzione nonché al risarcimento di eventuali spese resesi necessarie per il rinvio della udienza. Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65. È, inoltre, previsto un rimborso per eventuali spese di trasferta presso la sede del Tribunale.

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