Il Presidente della Giunta Regionale del Molise quale autorità di protezione civile ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 02/01/2018, n. 1, vista l’Ordinanza del Ministero della Salute emanata in data 21 febbraio 2020 concernente “ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19” con la quale:
– si è imposto l’obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria territorialmente competente di aver soggiornato nelle aree suddette;
– si è demandata all’Autorità sanitaria territorialmente competente l’adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizioni ostative, di misure alternative di efficacia equivalente;
Ritenuto di dover adottare prescrizioni precauzionali al fine di verificare lo stato di salute degli individui provenienti dalle aree attualmente sottoposte a cordone sanitario delle regioni italiane coinvolte che, per qualsiasi ragione, soggiornino nel territorio del Molise e di dover adottare ulteriori provvedimenti per far fronte all’emergenza epidemica in atto;
Letto l’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e s.m.i.;
Emana la presente Ordinanza
Art. 1 – I soggetti provenienti dalle aree nelle quali risulta positiva almeno una persona o nelle quali vi è comunque un caso riconducibile al coronavirus, o i soggetti che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, ove giungano in Molise per motivi di lavoro, di studio, familiari o per qualunque altra ragione, sono tenuti a comunicare la loro presenza sul territorio all’Autorità sanitaria locale che provvederà a mettere in atto le adeguate misure di prevenzione della diffusione del virus. La segnalazione dovrà essere effettuata non oltre due ore dall’ingresso nel territorio regionale al proprio medico curante, oppure al numero 1500 del Ministero della salute, oppure al numero 118 del Sistema territoriale che provvederà a darne comunicazione al Servizio di medicina pubblica competente ad avviare la procedura.
Art. 2 – I medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici di continuità assistenziale, oltre ad attenersi alle istruzioni operative già diramate dall’ASREM relative alle modalità di gestione dei casi sospetti, sono tenuti a consultare costantemente il sito dell’Azienda Sanitaria Locale per tutti gli aggiornamenti che saranno necessari in rapporto all’evolversi degli aspetti clinici ed epidemiologici dell’infezione in corso.
Art. 3 – La Protezione civile porrà in essere ogni azione utile a garantire ai soggetti sottoposti a misura di quarantena la massima assistenza logistica, provvedendo alla fornitura di quanto necessario per il loro sostentamento.
Art. 4 – Dovranno essere preventivamente segnalati all’autorità di protezione civile della Regione Molise i trasferimenti, disposti da altre Istituzioni, anche a titolo precauzionale, di gruppi di soggetti che per qualsiasi motivo abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni nelle aree di cui all’art. 1.
Art. 5 – La presente ordinanza resterà in vigore per giorni novanta, fatta salva la facoltà di proroga o di revoca, nonché di imporre ulteriori prescrizioni con successivi provvedimenti.
lunedì 8 Giugno 2026 - 12:24:09 AM
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