Dal 4 maggio scatta il nuovo esodo, Toma corre ai ripari: quarantena e obbligo mascherine a chi viene da fuori

Il 4 maggio potrebbe scattare il nuovo esodo verso il Sud. In molte occasioni le prenotazioni dei posti sui treni sono al completo per quella data, in vista del leggero allentamento delle restrizioni governative, secondo cui è prevista anche la possibilità di rivedere un familiare col quale si è rimasti a distanza. Sono diversi gli studenti e i lavoratori rimasti al Nord o comunque in una regione diversa da quella di residenza nel periodo di lockdown per via dell’emergenza sanitaria. Fra loro ci sono diversi molisani, una parte dei quali potrebbero decidere di rientrare a casa. Per tale motivo il presidente della Regione Donato Toma ha emesso un’apposita ordinanza, in vigore dal 4 al 10 maggio, che disciplina gli eventuali rientri oltre che gli spostamenti in Molise per motivi di lavoro.
Tutti gli individui che alla data di adozione del presente provvedimento hanno soggiornato per più di 24 ore negli ultimi 14 giorni fuori dal territorio regionale del Molise hanno l’obbligo, una volta giunti nel territorio della regione Molise:
a) di comunicare entro due ore tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o ai numeri 0874.313000, 0874.409000 ovvero ai seguenti indirizzi email coronavirus@asrem.org; dipartimentounicoprevenzione@asrem.org;
b) di osservare, salvo diversa disposizione da parte del competente servizio regionale di sanità pubblica, quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 14 giorni;
c) di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
d) di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
e) in caso di comparsa di sintomi, darne immediata comunicazione con le modalità di cui alla precedente lettera a).
2. Ai medesimi obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati, al momento del loro rientro nel territorio regionale del Molise, tutti gli individui che nel periodo di vigenza della presente ordinanza si rechino al di fuori del medesimo territorio per un periodo superiore a 24 ore.
3. Gli individui di cui al comma 1 che soggiornino nel territorio molisano per comprovate esigenze di lavoro, di assoluta urgenza o motivi di salute sono esentati dagli obblighi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma a condizione che si dotino e utilizzino dispositivi di sicurezza individuale (mascherina e guanti monouso) durante la circolazione nel territorio molisano, anche se effettuata per motivi diversi da quelli lavorativi, e, ove non ricoverati presso strutture sanitarie, applichino l’isolamento fiduciario domiciliare al di fuori dell’attività lavorativa.
4. Sono parimenti esentati dagli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 gli individui di cui al comma 2 che ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3.
Art. 2
1. È fatto obbligo ai gestori dei servizi di trasporto che espletano il proprio servizio anche sul territorio della regione Molise di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente, attraverso i numeri telefonici e gli indirizzi e-mail riportati all’art.1, lettera a), entro le 24 ore successive, i nominativi dei soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, che abbiano usufruito del servizio di trasporto, indicando la relativa intera tratta di percorrenza.
2. Le autorità preposte alla vigilanza e al controllo, a seguito dell’accertamento di una violazione delle misure adottate all’art. 1, ne danno immediata comunicazione all’ASREM.
Art. 3
1. Si raccomanda a chiunque abbia conoscenza della violazione della misura di cui all’art.1, comma 1, lettera b) (quarantena obbligatoria), della presente Ordinanza, di farne riservata segnalazione alle seguenti e-mail: coronavirus@asrem.org; dipartimentounicoprevenzione@asrem.org;
Art. 4
1. La presente ordinanza entra in vigore alla data del 4 maggio 2020 e ha efficacia fino al 10 maggio 2020.
2. Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con le sanzioni e le modalità previste dall’art. 4 del del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
3. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M., ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Exit mobile version