Coronavirus, autosegnalazione e quarantena per chi rientra in Molise dalle zone rosse e arancioni. Obblighi anche per aziende di trasporto

Nuova ordinanza di Toma

Il presidente della Regione Donato Toma ha firmato una nuova ordinanza che riguarda le persone che rientrano in Molise provenendo da una zona rossa o arancione secondo il nuovo Dpcm sul contenimento del contagio da coronavirus. In particolare si fa obbligo a chi è stato per più di 48 ore in tali zone a comunicare il proprio rientro in Molise, seguendo le indicazioni di Regione e Asrem ed eventualmente, su indicazione o in via autonoma, porsi in quarantena per 10 giorni. Obblighi anche per le aziende di trasporto relativi alla comunicazione dei nominativi.

ORDINANZA
Art. 1
1. Tutti gli individui che alla data di adozione del presente provvedimento hanno soggiornato per più di 48 ore negli ultimi 10 giorni nel territorio delle Regioni di cui agli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020 hanno l’obbligo, una volta giunti nel territorio della regione Molise:
a. di comunicare, entro due ore, tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta ovvero al Dipartimento di Prevenzione mediante mail all’indirizzo covid@asrem.org, le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e recapito telefonico);
b. di osservare, salvo diversa disposizione da parte del competente servizio regionale di sanità pubblica, quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 10 giorni;
c. di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
d. di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
e. in caso di comparsa di sintomi, darne immediata comunicazione con le modalità di cui alla precedente lettera a).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti di coloro che si limitino a transitare per il territorio regionale del Molise al solo fine di raggiungere altre regioni o che vi permangano per comprovate ragioni di lavoro o di salute, nonché nei confronti degli individui che siano sottoposti, con esito negativo, a tampone molecolare o anche antigenico, nelle 72 ore precedenti l’ingresso nel
territorio molisano, con obbligo di inviare, alla mail di cui alla precedente lettera a), scansione del relativo referto.
Art. 2
1. È fatto obbligo ai gestori dei servizi di trasporto che espletano il proprio servizio anche sul territorio della regione Molise di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente, attraverso l’indirizzo mail riportato all’art.1, lettera a), entro le 24 ore successive, i nominativi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, che abbiano usufruito del servizio di trasporto, indicando la relativa intera tratta di percorrenza.
2. Le autorità preposte alla vigilanza e al controllo, a seguito dell’accertamento di una violazione delle misure adottate all’art. 1, ne danno immediata comunicazione all’ASREM.
3. Si raccomanda a chiunque abbia conoscenza della violazione della misura di cui all’art.1, comma 1, lettera b) (quarantena obbligatoria), della presente Ordinanza, di farne riservata segnalazione all’indirizzo mail covid@asrem.org.
Art. 3
1. La presente ordinanza entra in vigore alla data del 5 novembre 2020 e ha efficacia fino al 3 dicembre 2020.
2. La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
3. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute e alla Prefetture di Campobasso e Isernia.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entroil termine di giorni centoventi.

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