Riso e confetti agli sposi, fiscale vigilessa li multa per imbrattamento di suolo pubblico. Il giudice le dà torto: non è colpa dei neo coniugi

Confetti e riso lanciati dai familiari agli sposi usciti dal Palazzo Comunale di Campobasso, la vigilessa interviene alla fine del “tradizionale” rito e multa i neo coniugi per imbrattamento di suolo pubblico. Ma il giudice di pace di Campobasso a cui la coppia ha fatto ricorso impugnando il verbale ha dato loro ragione. Non è la prima volta che al termine di un rito civile vengano lanciati riso e confetti addosso ai novelli sposi, ed è anche giusto che se il piazzale antistante il Municipio viene sporcato qualcuno dei presenti si faccia carico della pulizia. Di certo l’onere in questo caso non poteva essere scaricato sugli sposini. La vicenda trae origine da una sanzione elevata nei confronti di due neo-sposi che si sono visti notificare, presso la propria abitazione, un verbale della polizia municipale che addebitava loro l’imbrattamento della piazza e la strada antistanti la casa comunale mediante il lancio di coriandoli, riso e confetti. I neo coniugi, tramite il loro legale di fiducia, l’avvocato Stefano De Benedittis, ricorrevano davanti al Giudice di Pace di Campobasso per opporsi al verbale, chiedendo l’annullamento sia della sanzione principale che di quella accessoria. Il Giudice, accogliendo integralmente quanto dedotto negli atti di parte ricorrente, escludeva la responsabilità dei neo sposi, in quanto l’Ente non aveva dato prova del fatto che la condotta e il relativo evento potessero essere ascritti ai ricorrenti; ha, quindi, chiarito che agli stessi non potesse essere mosso alcun addebito per responsabilità “oggettiva” e per il solo fatto di essersi sposati. Le norme sull’imbrattamento, infatti, tanto nel Codice Penale tanto nel Codice della Strada, richiedono un comportamento cosciente e volontario da parte di un determinato soggetto. Da ciò, ne discende che la polizia locale avrebbe dovuto individuare l’eventuale responsabile materiale dell’azione prima di elevare la sanzione. L’opposizione al verbale, tra l’altro, si rendeva necessaria, non solo per la sanzione principale – di per sé di modesto importo – ma, soprattutto, per l’importo, ben maggiore, di quella accessoria, consistente nel pagamento delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi.

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