Oggi (domenica) 22 marzo e domani (lunedì) 23 marzo si vota per il referendum sulla modifica della Costituzione relativa a cinque quesiti nell’ambito del campo della giustizia.
Questi gli articoli che verrebbero modificati in caso di vittoria del Sì e i quesiti a cui sono chiamati a votare i cittadini elettori aventi diritto:
Articolo 87: Il Presidente della Repubblica presiede due Csm.
La Carta oggi prevede un solo Consiglio superiore della magistratura: la proposta di riforma aggiunge che il Capo dello Stato presiede il Csm giudicante e il Csm requirente, i due nuovi organi che sostituiranno l’attuale Csm unico. In sostanza si sancisce la separazione delle carriere anche al vertice dell’autogoverno delle toghe.
Articolo 102: la separazione delle carriere entra in Costituzione.
Il primo comma viene integrato con un passaggio in cui si stabilisce che le norme sull’ordinamento giudiziario devono disciplinare le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. In questo modo la divisione delle carriere non sarà solo una scelta legislativa ma diventa un principio costituzionale. Con la modifica dell’articolo 104 cambia il sistema di selezione per il Csm.
I componenti dei due Consigli – uno per i giudici, l’altro per i pm – non vengono più eletti, ma estratti a sorte da elenchi predisposti dal Parlamento e dalle magistrature. La riforma interviene anche sull’articolo 105 con la nascita dell’Alta Corte Disciplinare. Una struttura composta da 15 membri in parte laici e in parte magistrati, selezionati tramite nomina e sorteggio. In Csm per la competenza disciplinare.
Articolo 106: accessi alla Cassazione
Ampliamento del terzo comma: in tema di accesso alla Cassazione oltre a professori e avvocati, potranno essere chiamati anche magistrati requirenti con almeno 15 anni di servizio.
Articolo 107: inamovibilità legata al rispettivo Csm.
Le decisioni su trasferimenti o sospensioni spettano al rispettivo Consiglio superiore, cioè quello della carriera di appartenenza.
Articolo 110: rapporto del ministro della Giustizia con i due organi.
In questo caso la modifica è di tipo terminologico. Il Guardasigilli dovrà rapportarsi con “ciascun” Consiglio superiore.
Non c’è il quorum.
A differenza dei referendum abrogativi, non è previsto alcun quorum: il risultato è valido qualunque sia il numero di elettori che si recheranno alle urne. Questa regola deriva direttamente dalla Costituzione e si basa sull’idea che le revisioni costituzionali siano già il prodotto di un procedimento parlamentare rafforzato e che il referendum serva come passaggio finale di conferma popolare, non come strumento per cancellare una legge in vigore.
Come si vota.
Per votare al seggio è necessario presentare un documento di identità valido e la tessera elettorale. Se la tessera è esaurita o smarrita, è possibile richiederne una nuova all’ufficio elettorale del proprio comune, che di solito resta aperto anche nei giorni immediatamente precedenti al voto e durante le giornate elettorali. All’interno della cabina elettorale non è consentito l’uso di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici. Se l’elettore commette un errore nella compilazione della scheda, può chiederne una nuova al presidente di seggio. Sono inoltre previste modalità di assistenza per le persone con disabilità che non possono votare autonomamente, oltre a procedure specifiche per il voto in ospedale o a domicilio nei casi previsti dalla legge.
Possono votare al referendum tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto 18 anni entro il giorno del voto, sia residenti in Italia sia residenti all’estero. Chi vive in Italia vota nel seggio del proprio comune di residenza, nelle giornate del 22 e del 23 marzo. I seggi saranno aperti domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Il seggio e la sezione di appartenenza sono indicati sulla tessera elettorale.
I dati dell’affluenza.
Alle 12 si è recato alle urne circa l’11,48% degli aventi diritto.
Alle 19 ha votato il 32,24%.





