Spaccio di droga, sentenza “da manuale”: da 6 anni e mezzo a 1 anno di carcere, lo sconto della Corte d’Appello

Un comma può cambiare la sorte di un cittadino, anche se ritenuto colpevole. E’ il caso di A.D.A., 55enne campobassano tossicodipendente, fermato nel luglio del 2014 dai Carabinieri a Campobasso appena sceso dal treno, di ritorno da Napoli, con addosso circa 28 grammi di eroina, di cui un involucro nascosto nella bocca e il resto nel retto. Quella scoperta ha aperto a suo carico un procedimento penale per spaccio di stupefacenti che in primo grado, anche a causa della recidiva contestatagli, ha portato ad una sentenza di condanna del Tribunale di Campobasso a 6 anni e 6 mesi di reclusione e 27mila euro di multa. La Corte di Appello, però, ha cambiato le carte in tavola, o meglio ne ha dato una diversa interpretazione, di fatto prendendo in considerazione le motivazioni della difesa curata dall’avvocato Maria Assunta Baranello, che ha messo in evidenza come non sia stato tenuto conto del comma 5 dell’art. 73 del Dpr 309/90 (conosciuto anche come Testo Unico sugli stupefacenti), ossia la parte della legge che prevede la cosiddetta “lieve entità” del fatto e quindi pene ben al di sotto di quelle considerate nel primo comma. I giudici di secondo grado, nonostante abbiano confermato il reato di spaccio – che il legale difensore aveva comunque contestato, ritenendo che la droga fosse ad uso personale, non essendo stati peraltro rinvenuti a seguito di perquisizione né bilancino né materiale da confezionamento, – hanno rideterminato la pena in 1 anno anno e 6 mesi di reclusione e 1.500 euro di multa, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva già riconosciutegli dal Tribunale e la revoca della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.

Exit mobile version