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Home»1. Categorie news»Amministrativa»Qualità aria, aggiornato il Priamo: le misure anti inquinamento per la Piana di Venafro e gli altri interventi previsti

Qualità aria, aggiornato il Priamo: le misure anti inquinamento per la Piana di Venafro e gli altri interventi previsti

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Di MoliseTabloid il 16 Aprile 2024 Amministrativa, Attualità, Campobasso, Venafro
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A Palazzo Vitale si è tenuta una conferenza stampa sulle Misure Integrative del P.R.I.A.Mo. (Piano Regionale Integrato per la Qualità dell’Aria in Molise), in ottemperanza alla sentenza del TAR Molise del 30 maggio 2023, n. 175, e ulteriori misure, approvate con Delibera di Giunta regionale numero 172 del 3 aprile 2024.
Presenti il presidente Francesco Roberti, l’assessore Andrea Di Lucente e la consigliera regionale Stefania Passarelli.
“Nella programmazione dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione – ha affermato Roberti – abbiamo previsto investimenti per risolvere alcuni problemi legati all’impatto ambientale e nell’azione di governo regionale c’è sicuramente una grande attenzione per la Piana di Venafro. Ringrazio l’assessore Andrea Di Lucente e la consigliera Passarelli per il lavoro e l’attenzione posta sull’area”.
“La Giunta Regionale ha aggiornato il PRIAMO, un documento importante che detta le misure da osservare – ha sottolineato Roberti. – La nostra azione continuerà a essere rivolta a un continuo monitoraggio delle aree a maggiore impatto ambientale, intervenendo con bandi per favorire tutte quelle azioni che possano incentivare le soluzioni, nei diversi settori, che puntino a preservare l’ambiente, su cui tra l’altro interessanti prospettive sono fornite dai fondi e bandi europei”.

Misure Integrative del P.R.I.A.Mo. (Piano Regionale Integrato per la Qualità dell’Aria in Molise)

Capo I – Misure di prima attuazione in ordine al contenimento delle sorgenti da emissioni da PM10, ossidi di azoto NO2 e precursori dell’ozono, per la piana di Venafro e per le aree e gli agglomerati urbani che versino in condizioni similari (artt. 9 e 10 del decr. lgs. n. 155/2010).
Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera e di contenere le emissioni di PM10, ossidi di azoto NO2 e precursori dell’ozono, ogni qual volta, sulla base dei sistemi di monitoraggio esistenti, si registrino livelli di superamento in atmosfera delle soglie di contenimento e dei valori di emissione, ai sensi degli artt. 9 e 11 del decr. legs. n. 155/2010, sono previste le seguenti misure:

1.- Limitazione del traffico veicolare;

2.- Limitazione dei combustibili a biomassa per i generatori di calore e per gli impianti termici, ad uso civile e industriale e per le altre attività produttive, compresa l’agricoltura;

3.- Limitazione del riscaldamento e dei generatori di calore negli edifici ad uso civile e ad uso industriale, di proprietà o in possesso di soggetti pubblici o privati, attraverso l’abbassamento di uno o più gradi della temperatura, in determinate fasi della giornata e per determinati periodi di tempo, anche delegando l’esercizio del potere di controllo ai Comuni interessati e alla Provincia di Isernia, secondo le disposizioni degli artt. 282 ss. del decr. lgs. n. 152/2006;

4.- Limitazioni e prescrizioni idonee a limitare le emissioni in atmosfera che si possono produrre per le attività dei cantieri stradali, comprese macchine e veicoli da cantiere;

5.- Limitazioni imponibili a tutela della popolazione infantile e a tutela delle altre categorie di soggetti titolari di interessi sensibili;

6.- Prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono nel corso delle attività agricole relative a coltivazioni, allevamenti, spandimento dei fertilizzanti e degli effluenti di allevamento, ferma restando l’applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, combustibili, fertilizzanti, emissioni in atmosfera e tutela sanitaria e fito-sanitaria;

7.- Prescrizioni di limitazione delle combustioni all’aperto, in particolare in ambito agricolo, forestale e di cantiere, ferma restando l’applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, combustibili, emissioni in atmosfera e tutela sanitaria e fito-sanitaria.

8 – Revisione e riesame delle AIA e delle altre autorizzazioni ambientali, previste dalla legge, relative alle attività produttive insediate nella Piana di Venafro.

9 – Verifica di coerenza con il vigente Piano Regionale Integrato per la qualità dell’Aria del Molise, in ordine a nuovi impianti ovvero alla modifica degli impianti esistenti.

10 – Miglioramento del tracciamento di sostanze inquinanti nell’aria ambiente, soprattutto nelle aree industrializzate, mediante investimento in tecnologie di rilevamento ed analisi più aggiornate e sensibili da dislocare sul territorio della Piana di Venafro, in grado di garantire migliore caratterizzazione dei principali macro e micro inquinanti, ai sensi del vigente Patto di Sviluppo e coesione.

Le suddette misure sono adottabili con provvedimento della Regione, quale autorità preposta all’attuazione del piano e quale “autorità individuata dalla regione”, ai sensi degli artt. 9 e 11 del decr. legs. n. 155/2010 e al fine di tutelare la qualità dell’aria, la salute umana e l’ambiente, ai sensi del decr. lgs. n. 152/ 2006, della legge n. 833/1978 e della legge regionale n. 16/2011. In caso di modifica o abrogazione delle suddette norme, si applicano le disposizioni della normativa vigente al momento dell’intervento.
In particolare, le misure di limitazione del traffico veicolare possono essere adottate dalla Regione quale “autorità individuata dalla regione” stessa ai sensi degli artt. 9 e 11 del decr. lgs. n. 155/2010 e della legge regionale Molise n. 16/2011, previo invito a provvedere rivolto al Comune territorialmente competente, nel caso in cui si ravvisi l’inerzia del Comune stesso.

Capo II – Misure permanenti di contenimento delle sorgenti di emissione in atmosfera nel territorio della regione Molise.

Al fine di predisporre le ulteriori misure di contenimento delle emissioni in atmosfera in tutto il territorio regionale e con riguardo ad ogni attività umana o naturale che possa costituire inquinamento atmosferico o riduzione della qualità dell’aria, e con specifico riferimento agli agenti inquinanti dell’atmosfera identificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi del decr. lgs. n. 152/2006 e del decr. lgs. n. 155/2010, si dispone l’avvio immediato delle seguenti attività:

1.- istituzione di un tavolo tecnico che, sotto la direzione dell’Assessorato Ambiente e alle Attività Produttive, si riunisca con cadenza periodica e agisca in funzione di conferenza di servizi istruttoria e decisoria, ai sensi degli artt. 14 ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241 del 1990, riunendo gli enti pubblici interessati e, qualora opportuno, i rappresentanti delle imprese private e delle relative associazioni di categoria, nonché le associazioni ambientaliste del territorio;

2.- attività di studio e di consultazione tecnico-scientifica, con ARPA Molise ed altri enti competenti, al fine di valutare e individuare le ulteriori misure di restrizione delle emissioni industriali e, in particolare:

2.1- revisione e riesame dell’AIA e delle altre autorizzazioni ambientali previste dalla legge;

2.2. valutazione e miglioramento della qualità dell’aria, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decr. lgs. n. 155/2010 e, per quanto riguarda l’ozono, ai sensi dell’art. 13 del decr. lgs. n. 155/2010, anche quando non vi sia un superamento dei valori di emissione e sia verificato il rispetto dei valori limite e dei valori obiettivo, stabiliti nel PRIAMO stesso, nelle AIA e nelle altre autorizzazioni ambientali. In questi casi sono individuate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell’aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile. Le misure interessano, anche in via preventiva, le principali sorgenti di emissione che possono influenzare i livelli degli inquinanti in tali aree;

3.- predisposizione delle altre misure di contenimento previste dall’art. 11 del decr. lgs. n. 155/2010 e, in particolare, valutazione, gestione e determinazione dei seguenti elementi:

3.1- valori limite di emissione, prescrizioni per l’esercizio, criteri di localizzazione ed altre condizioni di autorizzazione per gli impianti di cui alla parte quinta, titolo I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le relative disposizioni;
3.2- valori limite di emissione, prescrizioni per l’esercizio e criteri di localizzazione per gli impianti di trattamento dei rifiuti che producono emissioni in atmosfera;
3.3- valori limite di emissione, prescrizioni per l’esercizio e criteri di localizzazione per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale che producono emissioni in atmosfera;
3.4- valori limite di emissione, prescrizioni per l’esercizio, caratteristiche tecniche e costruttive per gli impianti di cui alla parte quinta, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le relative disposizioni;
3.5- limiti e condizioni per l’utilizzo dei combustibili ammessi dalla parte quinta, titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le relative disposizioni e nel rispetto delle competenze autorizzative attribuite allo Stato ed alle regioni;
3.6- limiti e condizioni per l’utilizzo di combustibili nei generatori di calore sotto il valore di soglia di 0,035 MW nei casi in cui l’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede il potere dei piani regionali di limitare l’utilizzo dei combustibili negli impianti termici civili;
3.7- prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono nel corso delle attività svolte presso qualsiasi tipo di cantiere, incluso l’obbligo che le macchine mobili non stradali ed i veicoli di cui all’articolo 47, comma 2, lett. c) – categoria N2 e N3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, utilizzati nei cantieri e per il trasporto di materiali da e verso il cantiere rispondano alle più recenti direttive comunitarie in materia di controllo delle emissioni inquinanti o siano dotati di sistemi di abbattimento delle emissioni di materiale particolato;
3.8- prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera prodotte dalle navi all’ormeggio;
3.9- misure specifiche per tutelare la popolazione infantile e gli altri gruppi sensibili della popolazione;
3.10- prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono nel corso delle attività e delle pratiche agricole relative a coltivazioni, allevamenti, spandimento dei fertilizzanti e degli effluenti di allevamento, ferma restando l’applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, combustibili, fertilizzanti, emissioni in atmosfera e tutela sanitaria e fito-sanitaria;
3.11- prescrizioni di limitazione delle combustioni all’aperto, in particolare in ambito agricolo, forestale e di cantiere, ferma restando l’applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, combustibili, emissioni in atmosfera e tutela sanitaria e fito-sanitaria.

4.- studio, individuazione e aggiornamento delle BAT e della relativa sostenibilità economica, attraverso audizioni e incontri con le imprese interessate e anche attraverso apposite procedure di gara, quali concorsi di idee, dialoghi competitivi e procedure negoziate, secondo le disposizioni del decr. lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice degli appalti pubblici);

5.- zonizzazione e classificazione di tutto il territorio regionale e identificazione delle sorgenti di emissione e dei principali agenti inquinanti, con relativo inserimento nel PRIAMO, secondo le disposizioni del decr. lgs. n. 155/2010 e, in particolare, degli artt. 1-5;

6.- avvio e celere completamento delle procedure di AIA, VIA e VAS, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti nella presente delibera;

7.- raccordo del PRIAMO con ogni pianificazione regionale del territorio, sia di livello generale che di settore e, in particolare, con il piano energetico regionale, con il piano di bonifica dei siti inquinati e con il piano rifiuti, adottati ai sensi degli artt. 157-266 del decr. lgs. n. 152/2006.

8.- Disposizioni finali e di attuazione. Le presenti attività, destinate a identificare le sorgenti di emissione e le misure di contenimento, sono destinate ad integrare il PRIAMO, secondo le forme stabilite dalla legge e, in particolare, attraverso l’adozione di:

a- integrazioni ulteriori del PRIAMO stesso secondo gli artt. 9 e 11 del decr. lgs. n. 155/2010;

b- adozione di specifici “piani di azione”, previsti dall’art. 10 del decr. lgs. n. 155/2010; c- adozione di “piani-stralcio”, previsti dalla legge regionale Molise n. 16 del 2011.

Le suddette attività si svolgono sotto la direzione dell’Assessorato Ambiente e delle Attività produttive e con il coordinamento del Servizio competente in materia di Ambiente.

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