Sono stati depositati presso il Tribunale di Larino i primi ricorsi con i quali alcuni operatori sanitari dipendenti dell’ASREM, assistiti dall’Avv. Luca Damiano del Foro di Vasto, lamentano la illegittima esclusione dalla fruizione dei buoni pasto.
Difatti con Delibera n. 1432 del 17-10-2024 la ASREM ha approvato il Regolamento Aziendale per l’Accesso, la fruizione ed il controllo del servizio sostitutivo della mensa mediante buoni pasto, il quale prevede che l’accesso alla fruizione dei buoni pasto è riconosciuto, per le giornate lavorative con rientro pomeridiano, ai soggetti aventi diritto, che effettuino più di 6 ore complessive giornaliere di lavoro, assegnati a strutture aziendali dell’area tecnico-amministrativa che osservino un orario di lavoro articolato su cinque (5) giorni alla settimana ed alle restanti strutture aziendali ove non risulti istituita la mensa.
Il predetto Regolamento esclude dalla fruizione dei buoni pasto tutti i lavoratori dipendenti dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise che non effettuano rientri pomeridiani, benchè svolgano più di 6 ore complessive giornaliere di lavoro, ossia la maggior parte degli operatori sanitari (medici, infermieri ed oss) che svolgono turni di servizio continuativi per oltre 6 ore.
All’interno del Presidio Ospedaliero di Termoli non è stato istituito il servizio di mensa aziendale, che invece è presente presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso, riattivato a far data dal 1.10.2024 dopo una lunga chiusura, con la possibilità per i dipendenti in servizio presso tale ospedale di consumare un pasto giornaliero e con evidente disparità di trattamento rispetto a chi svolge l’attività lavorativa in altri ospedali.
La Corte di Cassazione si è già pronunciata in un caso analogo il cui il Regolamento Aziendale aveva escluso dal beneficio dei buoni pasto i dipendenti svolgenti la propria prestazione lavorativa su “turni interi” e che osservano un orario di lavoro superiore alle 6 ore, senza poter usufruire dell’intervallo della pausa mensa collocata “di norma” nell’orario dalle 12.30 alle 15.30.
La Corte ha ribadito che la determinazione dell’articolazione oraria doveva ritenersi rimessa alla contrattazione aziendale e che in ogni caso erronea sarebbe la conclusione di riconoscere il diritto ai buoni pasto solo nel caso in cui si assista ad un prolungamento dell’orario di lavoro oltre quello normale.
Si è ribadito il principio per cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto, o che il pasto potesse essere consumato prima dell’inizio del turno, riconoscendo il diritto anche all’infermiere turnista.
mercoledì 12 Agosto 2026 - 05:20:00 AM
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