Il Tribunale Amministrativo Regionale, con sentenza pubblicata in data odierna, ha respinto il ricorso del promotore De Francesco in relazione al project financing per la realizzazione di un tunnel di raccordo tra porto e lungomare nord, parcheggio multipiano e opere connesse, confermando la legittimità delle determinazioni del Comune che hanno revocato l’interesse pubblico e l’aggiudicazione della concessione.
La sentenza, pur richiamando profili economici, esclude qualsiasi riconoscimento di utili o mancati guadagni a favore dell’operatore privato: l’eventuale ristoro, se dovuto, è limitato alle sole spese vive documentate e con riferimento ad un periodo limitato di tempo.
Resta ferma la posizione dell’Ente sul concorso di colpa del promotore, già evidenziato negli atti (PEF, garanzie e conformità progettuali) – come affermato dal difensore del Comune, Avv. Gianluca Piccinni – che sarà fatto valere nelle sedi competenti giudiziarie ai fini di ogni riduzione delle somme da indennizzare.
“La decisione del TAR — spiega il sindaco Nicola Balice — conferma la bontà delle scelte assunte: abbiamo tutelato l’interesse pubblico, la sicurezza e la sostenibilità economica dell’opera, evitando ricadute sulla collettività. Oggi possiamo guardare avanti, concentrandoci sugli interventi di rigenerazione urbana finanziati dal PNRR su Piazza Sant’Antonio e Pozzo Dolce, opere autonome rispetto al vecchio project e fondamentali per la qualità della vita dei cittadini. L’Amministrazione ha operato nel segno della trasparenza, della legalità e della responsabilità. La sentenza ribadisce che, in assenza di contratto e con progetto non validato, non esisteva alcun diritto alla stipula. Continueremo a difendere le finanze dell’Ente e a realizzare opere utili e cantierabili nei tempi previsti”.
La società: “Verso un risarcimento milionario”
Il Tar Molise ha accolto le richieste risarcitorie avanzate dalla De Francesco Costruzioni nei confronti del Comune di Termoli in riferimento al contenzioso relativo al project financing di riqualificazione del centro cittadino. La sentenza scritta dai giudici amministrativi ha riconosciuto sia la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, sia la domanda di riconoscimento dell’indennizzo ex art. 21 quinquies l. n. 241/1990.
Il Tar Molise ha riconosciuto la responsabilità precontrattuale dell’Ente dichiarando che: “Il comportamento tenuto dal Comune dopo l’esaurimento del contenzioso definito nel 2023 appare connotato da colpa”. Il Tar precisa inoltre che: “Il Comune è insorto in una ipotesi di responsabilità precontrattuale, sotto il profilo della lesione dell’interesse del concorrente a non essere coinvolto, nel periodo pregresso 2023-2025, in trattative inutili”.
La sentenza inoltre prevede che il Comune di Termoli sarà obbligato a riconoscere alla società anche la rivalutazione delle somme in via annuale, a decorrere dalla domanda giudiziale, secondo l’indice medio dei prezzi al consumo ISTAT, mentre gli interessi dovranno essere computati, nella misura del saggio legale, sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, fino al soddisfo. Infine la sentenza impone al Comune di Termoli che il risarcimento del danno e l’indennizzo siano effettuati entro 90 giorni.
La De Francesco Costruzioni è soddisfatta per il riconoscimento da parte dei giudici amministrativi del danno subito, quantificabile in diversi milioni di euro, e della relativa condanna al risarcimento imposta al Comune di Termoli. Allo sesso tempo la società si riserva di presentare ricorso al Consiglio di Stato per vedere dichiarata anche l’illegittimità della revoca dell’affidamento adottata dall’Ente, con l’ulteriore richiesta di danno che da essa è derivato.



